Testamento

Il testamento

Nel nostro ordinamento, il diritto successorio s’impernia su una vocazione per legge e una vocazione per testamento.

Quest’ultimo, quello che qui ci interessa, è un atto che può avere efficacia oltre lo stesso campo della successione nei diritti del de cuius. Nel testamento sono talvolta contenute disposizioni di ordine personale (per esempio, il riconoscimento di un figlio naturale) o patrimoniale (si possono imporre obblighi all’erede come avviene per esempio per la costituzione di un modus); il testamento infine può contemplare un legato (quale ad esempio quello di somme di denaro che l’erede dovrà eseguire anche se il denaro manca nel patrimonio ereditario; esiste anche il legato di debito, quello di alimenti, ect.) . Deve comunque essere sottolineato il fatto che il testamento è il negozio tipico per la successione nei beni del defunto e per la sua validità occorre il rispetto di determinate forme previste dalla legge.

L’art. 587 del codice civile definisce il testamento un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse e rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. La libertà di disporre è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio (c.d. disponibile).

 

Tipi di testamento

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:

.Testamento Olografo: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.

 .Testamento Pubblico: Viene redatto da un Notaio che, alla presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà dichiarate.

.Testamento Segreto: è un tipo di disposizione poco frequente. Viene redatto dal testatore e consegnato alla presenza di due testimoni al Notaio che non ne conosce il contenuto. Il pubblico Ufficiale riceve il testamento che lo sigilla al momento del ricevimento.

.Testamenti Speciali  : sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario (in seguito a malattie contagiose; testamento a bordo di una nave; testamento militare). I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.

 

Il testamento olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale. Si basa sul c.d. “principio di autodeterminazione” del de cuius. Il testamento deve però essere scritto interamente di pugno dal testatore ed esclude la cooperazione materiale di altre persone.

La validità del testamento olografo presuppone la presenza di tre requisiti fondamentali: la data, l’autografia e la sottoscrizione.

 

Data

La data, secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma, c.c., “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.

La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.

La norma codicistica non richiede l’indicazione del luogo, né dell’ora, sebbene la stessa possa essere determinante in presenza di più testamenti recanti la stessa data: in tal caso, sarà l’ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri.

La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).

La data apposta fa fede sino a quando non sorgono contestazioni sulla capacità del testatore o, in presenza di più atti, sino a quando non sia necessario stabilire la priorità di data tra più testamenti.

Autografia

Il requisito dell’autografia è imposto dal legislatore a garanzia della libera espressione della volontà del testatore, volontà che deve essere estrinsecata per sua opera diretta ed esclusiva.

Consiste nella scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi. Infatti, è ormai pacifico in giurisprudenza che la guida (o l’aiuto) della mano del testatore da parte di un terzo soggetto escluda il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento, non rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alle volontà del de cuius (Cass. n. 24882/2013). Ma cosa succede quando l’intervento del terzo sia necessario a causa delle condizioni di salute del testatore o della carenza di istruzione (ad es. analfabeta)? La Suprema Corte è orientata nel senso che “qualsiasi collaborazione alla materiale compilazione del documento (anche solo l’aver sorretto la penna o contribuito alla formulazione delle lettere) comporta la mancanza del requisito dell’autografia” (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993).

Naturalmente, il testamento olografo può anche contenere segni geometrici (diagrammi, ecc.) ove indispensabili e inseriti in un contesto chiaro; essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purchè conosciute dall’autore; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.

Sottoscrizione

La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l’art. 602 c.c. Tuttavia è da ritenersi rispettato il dettato normativo, anche quando “la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla” (Cass. n. 14119/2014). Ne consegue che, quando la sottoscrizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessità per mancanza di spazio, il testamento sarà affetto da nullità ai sensi dell’art. 606 cod.civ.

La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome; l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla se questa è riconducibile con certezza al suo autore.

Il requisito della sottoscrizione, infatti, “previsto dall’art. 602 cod. civ. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 22420/2013).

Invalidità testamento olografo

La legge all’art. 606 cod.civ. prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo:

 il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, ed è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Parimenti un testamento può essere impugnato per falsità.

 

 

dott.ssa Roberta Cresto Gambarova, Perito Grafologo ai sensi della legge n°4/2013, Consulente Tecnico d’Ufficio C.T.U. n. 11691 e Perito Penale n. 778 presso il Tribunale di Milano.