Testamento falso

Ai sensi dell’art. 587 c.c. il testamento è un atto revocabile in quanto espressione dell’assoluta spontaneità del testatore, non a caso assistito dal divieto di patti successori, ex art. 458 c.c.

Dottrina e giurisprudenza convengono nell’attribuire al testamento olografo natura di scrittura privata. Sotto il profilo della reazione alla patologica falsità dell’atto, però gli orientamenti della giurisprudenza sino alla pronuncia della Sentenza della Suprema Corte a Sezione Unite non erano altrettanto pacifici nell’individuazione dello strumento processuale più idoneo per operarne il disconoscimento.

Secondo un primo orientamento, quello del mero disconoscimento, il testamento olografo è un testamento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma prescritti dalla legge all’art. 602 c.c. A riguardo e nell’ipotesi di una controversia ereditaria, gli eredi e gli aventi causa indicati nell’art. 214 c.p.c., non possono essere qualificati come terzi rispetto alla scheda testamentaria, perché, evidentemente, si trovano in una posizione di dipendenza rispetto al contenuto di tale documento, la cui efficacia proviene dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta. Pertanto, laddove quest’ultimo voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre il disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta, perché effettivamente redatta dal suo autore sottoscrivente.

 Diversamente, secondo altro indirizzo, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in una eccezione di falso. A riguardo, si osserva l’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620, c. 6, c.c., nonché l’equiparazione che, a certi fini, la legge penale fa del testamento agli atti pubblici.

Relativamente alle modalità di impugnazione, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezione Unite che, anziché optare per una delle due soluzioni precedentemente indicate (formulare istanza di disconoscimento seguito dal giudizio di verificazione dell’autenticità della scrittura privata; proporre querela di falso), si sono orientate verso un principio già espresso in una lontana sentenza del 1951, secondo il quale la parte che contesti l’autenticità della scheda testamentaria è tenuto ad avanzare domanda di accertamento negativo della provenienza della stessa, con l’accollo dell’inerente onere probatorio (così Cass., SS. UU., 15.06.2015, n. 12307).

Quindi, il successore legittimo che intende impugnare il testamento per difetto di autenticità, potrà proporre accertamento negativo della provenienza dell’atto stesso e non semplicemente disconoscerlo o esperire querela di falso. A questo punto si accollerà l’onere della prova sulla provenienza dell’atto.

 

 

dott.ssa Roberta Cresto Gambarova, Perito Grafologo ai sensi della legge n°4/2013, Consulente Tecnico d’Ufficio C.T.U. n. 11691 e Perito Penale n. 778 presso il Tribunale di Milano.