Impugnazione di testamento. Perizia testamento olografo.

Il classico caso di impugnazione di testamento olografo, comporta la disposizione da parte del Tribunale competente di sottoporre in corso di causa la scrittura contenente la disposizione testamentaria ad una consulenza tecnica d’ufficio grafologica.

Per un’indagine corretta, il Grafologo necessita delle schede testamentarie che riguardano una prima fase preliminare di raccolta dei dati e una seconda in cui vengono messi a confronto i diversi scritti autografi con le grafie da verificare. Non può invece risultare attendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (Cass. 18.2.2000 n. 1831). Secondo la Corte di Cassazione soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma.

L’indagine presuppone quindi i seguenti requisiti:

  1. a) Le scritture di comparazione devono essere omogenee, cioè in corsivo o stampatello a seconda se la scheda testamentaria è scritta nell’una o altra forma. L’omogeneità deve riguardare anche il mezzo utilizzato per la scrittura (quindi mettere a confronto due scritti in cui siano stati ad esempio utilizzati una matita o una penna).
  2. B) Le scritture devono essere caratterizzate dalla vicinanza nel tempo, cioè vicine alla data di redazione del testamento, pur non essendo la coevità un elemento fondamentale, ma opportuno. Sono infatti accettabili anche scritture di raffronto comprese nell’arco di due o tre anni prima e dopo la redazione della scheda testamentaria.
  3. c) Le scritture devono essere molteplici e cioè in numero adeguato e sufficiente per svolgere un’indagine corretta e la più esaustiva possibile ed accompagnati dalla genuinità e spontaneità.

Naturalmente non va tralasciata l’anamnesi personale del testatore sia in ordine alla sua scolarizzazione, cultura, professione, vita personale, sia per ciò che riguarda l’aspetto clinico con l’indagine su malattie o patologie sofferte o di cui ha sofferto il de cuius che possano essere state pregiudizievoli per una corretta redazione del testamento.

 

 

dott.ssa Roberta Cresto Gambarova, Perito Grafologo ai sensi della legge n°4/2013, Consulente Tecnico d’Ufficio C.T.U. n. 11691 e Perito Penale n. 778 presso il Tribunale di Milano.